Consiglio e dispensazione di piante officinali sfuse
Legislazione e professionalità a tutela della salute
La figura del farmacista sta diventando sempre più centrale e importante nella sfera della salute del cittadino. Va inoltre considerato il continuo e crescente interesse delle persone nei confronti dei prodotti naturali, soprattutto a base di erbe e spezie. Sovente si sente erroneamente affermare dal largo pubblico che i prodotti naturali, piante ed erbe comprese, “non contengono sostanze chimiche” quasi ad affermare che le “sostanze chimiche” siano pericolose per l’organismo umano, mentre i prodotti naturali – proprio per loro stessa natura – possano essere assunti senza controindicazione alcuna. In realtà non è così.
Ovviamente ci sono sostanze chimiche effettivamente tossiche per l’uomo, mentre la maggior parte di esse è costituita da composti chimici che ci permettono di vivere; oltretutto l’intero organismo umano è composto da sostanze chimiche. Tutto ciò che ci circonda è costituito da composti chimici: alcuni inorganici (il sale da cucina, l’acqua, il bicarbonato…) oppure altri organici (zuccheri, grassi, proteine, acidi nucleici, vitamine, clorofilla, sostanze colorate della frutta, della verdura, del piumaggio degli uccelli ecc. tutte sostanze che vanno a costituire il corpo di piante, funghi, animali, qualsiasi tipologia di cibo, i farmaci, i cosmetici, una bacinella di plastica, le gomme delle automobili ecc.), ma dalla chimica non si sfugge.
Ne consegue che anche le piante, le erbe del campo, i funghi, i licheni e le alghe siano costituite da migliaia di composti chimici, che – una volta introdotti nel nostro organismo – esercitano una attività biologica preferibilmente positiva (ci si augura) per l’organismo stesso. Però occorre aver studiato a fondo le piante, i loro costituenti chimici, proprio per evitare l’insorgenza di effetti avversi.
Per tale motivo, il consiglio e la dispensazione al largo pubblico di piante officinali non confezionate (cioè sfuse), solitamente in forma essiccata e sminuzzate, è di competenza esclusiva di professionisti specifici quali il farmacista e il tecnico erborista, come previsto dal legislatore (decreto interministeriale n.75, 21 maggio 2018). L’intento dei tre Ministeri è stato quello di individuare dei professionisti che nel loro curriculum abbiano affrontato lo studio del riconoscimento botanico delle piante officinali identificate solo ed esclusivamente col nome latino, lo studio della chimica dei prodotti naturali in esse contenuti e soprattutto le potenzialità degli effetti avversi dovuti alla assunzione errata o incongrua di piante officinali.
Definizione giuridica di piante officinali e preparazioni estemporanee
Per “piante officinali” si intendono le “piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”.
Per “preparazione estemporanea” si intende una preparazione destinata, preparata e miscelata al momento in seguito alla richiesta di un singolo cliente e che può consistere nella miscelazione di erbe tal quali, estratti secchi o liquidi di piante di uso consolidato e comunque comprese nell’elenco di quelle ammesse negli integratori alimentari, come da decreto direttoriale prot. 33391 del 1 agosto 2022, allegato1 ed eventuali successive modifiche (ministerosalute.gov.it).
Proprio in virtù del riferimento al suddetto decreto direttoriale, non possono essere oggetto di vendita nelle preparazioni estemporanee, piante e/o loro estratti che non abbiano maturato un consumo significativo nel settore alimentare nei termini del regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food.
Che cosa si intende per novel food
Col termine novel food si vuole indicare un alimento oppure un ingrediente che non sia mai stato consumato in nessuno Stato europeo prima del 15 maggio 1997 (data prescelta dal legislatore europeo). Potrebbe trattarsi di frutta o verdura non appartenente alla flora europea e mai mangiata in nessuna Nazione europea, potrebbe trattarsi di batteri/animali o loro parti mai mangiati in nessuna Nazione europea, oppure ancora potrebbe trattarsi di un ingrediente insolito e totalmente innovativo preparato in laboratorio a livello industriale.
In ogni caso, se una industria alimentare europea volesse introdurre nel mercato europeo un determinato novel food, la possibilità normativa c’è: occorre che l’azienda interessata presenti domanda ai competenti uffici europei, produca le prove che si tratta di un alimento oppure di un ingrediente alimentare non pericoloso per la salute umana, ottemperando a tutte le richieste che la legge europea prevede in questi casi.
Quali piante e quali parti di esse utilizzare
Il decreto direttoriale del Ministero della Salute riporta circa 1300 piante officinali elencate in ordine alfabetico col nome latino (alghe, funghi, licheni compresi) e le loro parti, che possono essere utilizzate nella formulazione degli integratori alimentari oppure vendute sfuse per la preparazione di infusi o decotti. È bene ricordare che – nella maggior parte dei casi – non tutti gli organi di una pianta riportata nel decreto si possono utilizzare: il Ministero della Salute ha precisato quali organi di ogni pianta possono essere usati (foglie, fiori, radici, rizomi, bulbi, cortecce ecc. organi anch’essi individuati col nome latino) ed eventualmente quali avvertenze e limitazioni d’uso siano previste. Non è quindi sufficiente che una determinata pianta sia compresa nell’elenco delle piante ammesse, occorre necessariamente controllare quale parte della pianta sia in realtà ammessa all’uso.
Per fare un esempio concreto, la cannella è una pianta ammessa all’uso, però di questa pianta si può utilizzare soltanto la corteccia; oppure la valeriana è una pianta ammessa all’uso, anzi ben 4 specie diverse di valeriana sono ammesse, e di queste si possono utilizzare soltanto gli organi sotterranei (radici e rizomi), mentre la parte aerea non può essere usata. E ancora possiamo ricordare la malva, di cui si possono usare i fiori e le foglie, ma non ad esempio, le radici.
Valutazione e consiglio da parte del farmacista
Le preparazioni estemporanee sono destinate al singolo cliente e si esclude la vendita attraverso altri canali commerciali. Parlando di “singolo cliente” significa che il farmacista, dopo aver valutato le esigenze di salute e le richieste del cliente, deciderà quali piante officinali proporre, miscelandole insieme e quale dose consigliare nella assunzione giornaliera. Ovviamente, diversi parametri andranno dapprima valutati da parte del farmacista: l’età della persona, la motivazione della richiesta, la presenza di patologie pregresse, eventuali allergie presenti e quant’altro possa aiutare il professionista a meglio inquadrare il problema.
È evidente la responsabilità nel decidere la formulazione di una preparazione estemporanea, sovente composta da due o più piante officinali (andando quindi a costituire una tisana composta), piante talvolta abbinate anche a estratti vegetali.
Le 1300 piante officinali riportate nel decreto del Ministero della Salute presentano un profilo di attività compatibile con un ruolo di tipo fisiologico e non terapeutico e le preparazioni risultanti non devono poter essere identificate in alcun modo per la presentazione e/o le funzioni come medicinali.
La preparazione estemporanea deve essere corredata di etichetta, su cui verranno riportati:
- nome delle piante e/o loro estratti presenti;
- data di scadenza del prodotto;
- lotto di ogni singola pianta contenuta nella preparazione;
- modalità d’uso consigliate;
- altre indicazioni che possano permettere la tracciabilità della preparazione stessa.
La correttezza dei dati in etichetta permette facilmente di poter risalire alla causa di eventuali effetti avversi.
Salute, cultura e ambiente
Si può concludere affermando che le piante officinali costituiscono una parte importante della nostra storia, proprio come popolazione italiana, fanno parte del nostro patrimonio culturale vissuto e ancora attuale. Ricordiamo che proprio per l’uso radicato e consolidato delle piante officinali nel nostro patrimonio culturale, soltanto in Italia (e non in altre Nazioni europee) esiste la figura del laureato in Tecniche erboristiche, che – insieme al farmacista – è il professionista che ha le conoscenze per poter consigliare l’assunzione di piante officinali sfuse. Ne consegue che non è bene improvvisarsi esperti conoscitori delle piante officinali, come purtroppo talvolta capita di sentire attraverso persone non qualificate e che comunque elargiscono consigli senza riflettere; oppure ancora come si può leggere in numerosi siti internet, dove le conoscenze delle piante officinali non sempre sono verificate, quindi meglio diffidare.
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